Il 31 dicembre 2021, come noto, scade "quota 100" cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi. Lo strumento in vigore dal 29 gennaio 2019 (legge n.26/2019) consente ancora per tutto quest’anno di andare in pensione. Dal 2022 l’agevolazione cesserà i suoi effetti.
Va rilevato però che chi raggiungerà i requisiti entro il 31 dicembre 2021 acquisisce il diritto a lasciare il lavoro anche in data successiva.
Molti lavoratori della scuola preoccupati chiedono, pertanto, se sia necessario affrettarsi a presentare la domanda di pensionamento entro la fine dell'anno per non perdere quest’opportunità (in attesa che il legislatore stabilisca se e come eventualmente prorogare lo strumento).
Vediamo di fare chiarezza.
Come noto l'articolo 14 del DL n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019/2021, la facoltà di andare in pensione al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione.
La sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che entro il 31 dicembre 2021 raggiungano i predetti requisiti.
Il predetto articolo 14 dispone espressamente che il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche in seguito, principio della cristallizzazione del diritto a pensione.
Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021 può scegliere di andare in pensione anche negli anni successivi maturando anche in siffatta maniera un assegno e una buonuscita più elevati.
Questo diritto è cristallizzato cioè prescinde da un’eventuale proroga o meno della cd. quota 100 ed è al sicuro anche da meccanismi di calcolo penalizzanti cui potrebbe essere legata la proroga della sperimentazione.
Da tenere presente che con “quota 100“ si dilatano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici che possono raggiungere anche i 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. L'articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede, infatti, che i termini temporali per la corresponsione del TFS/TFR decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201.