L’Inps con la circolare n. 69/2024 informa che i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, possono riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro nel limite massimo di cinque anni al netto del periodo eventualmente già riscattato con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021.

Sono riscattabili, infatti, i vuoti contributivi sino a un massimo di cinque anni in aggiunta a quelli eventualmente già riscattati con legge n.26/2019.

Possono quindi formare oggetto di riscatto i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, determinati senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati in precedenza. Cumulando le due misure, pertanto, si può teoricamente riscattare un massimo di dieci anni di vuoto contributivo.

Si tratta della riproposizione per un biennio della facoltà prevista dalla predetta legge per il triennio 2019-2021. L'Inps chiarisce che il riscatto è riconosciuto in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata. La condizione d’iscrizione è soddisfatta alla presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.  

La domanda si può presentare tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito INPS.  L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo. Nella versione precedente l’onere era detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%.

Per l’esercizio della facoltà occorre non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Cioè non deve essere presente qualsiasi tipologia di contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti. Se per qualche motivo l’assicurato, dopo la presentazione della domanda, acquisisse anzianità anteriore 1° gennaio 1996 si produrrà l’annullamento d’ufficio del riscatto con la restituzione dell’onere all’interessato.

Come per il passato l’Inps conferma che la facoltà in questione non può essere utilizzata per valorizzare periodi d’inadempienze contributive da parte del datore di lavoro e che il periodo riscattato, equiparato a contribuzione effettiva da lavoro, è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

L’onere, è determinato con il meccanismo dell’aliquota percentuale applicando l’aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto per la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda da rapportare al periodo che forma oggetto di riscatto. 

L’onere può essere versato in unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano decisivi per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.