Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di Bilancio 2024) è stata prorogata l’Ape Social fino al 31/12/2024.
Requisiti
I requisiti previsti sono:
- disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;
- invalidi civili almeno al 74%;
- caregivers;
- addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose;
- età anagrafica di 63 anni e 5 mesi;
- requisito contributivo pari a 30 anni (36 anni per le attività «difficoltose e rischiose»).
Nello specifico, rientrano tra le professioni cosiddette gravose, che danno diritto all’APE sociale, i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”
Precoci
È stata riconfermata la fattispecie “pensioni precoci”, destinata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare da minorenni. Questi possono accedere a Quota 41, sempre che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi e che rientrino nelle categorie disagiate valide anche per l’ape social. Quali:
- disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;
- invalidi almeno al 74%;
- caregivers;
- addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018;
- addetti a mansioni usuranti e notturne di cui al Dlgs n. 67/2011.
Lavoratori privi di contribuzione prima del 1995
Contributivi puri
Per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995: il trattamento pensionistico di vecchiaia ordinario si consegue al raggiungimento di 67 anni e 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1 volta il valore dell'assegno sociale (sino allo scorso anno il requisito era di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure a 71 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione «effettiva» a prescindere dall'importo soglia.
I c.d. “contributivi puri” potranno altresì usufruire della “pace contributiva” per riscattare vuoti contributivi anche non consecutivi, per un massimo di cinque anni, relativi al periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Opzione donna
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, il Ministero ha disposto la riapertura delle funzioni per la presentazione delle domande di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.
Per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2024/25,il termine è fissato al 28 febbraio 2024.
L’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto che possono beneficiare della cd. “opzione donna” le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e in presenza di una delle seguenti condizioni:
- assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (caregivers);
- eiduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
Quota 103
È prevista la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, con un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
La pensione inoltre sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2024 (2.394€ lordi al mese) sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2024/2025), raggiunta la quale sarà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
Modalità di presentazione
Le richieste dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, entro il 28 febbraio 2024, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.