Com’è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Ne discute il nostro consulette dr. Giuliano Coan.
La permanenza in servizio tuttavia è prevista solo in due casi.
Caso 1
L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ha comunque previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza (65 anni limite ordinamentale o 67 anni entro il 31.08.2022) possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni.
Il provvedimento motivato è autorizzato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici
Gli interessati per quanto ovvio traggono considerevoli vantaggi sia in termini di assegno pensionistico sia sull’importo del Tfs (buonuscita).
Caso 2
E’ previsto, inoltre, il trattenimento in servizio a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia, cioè i 20 anni di contributi.
In questo caso è concesso ai dipendenti, di poter essere trattenuti in servizio fino al compimento dei 71 anni, ma solo a condizione che entro tale età l’interessato possa raggiungere il requisito contributivo.
Nel 2021, quindi, possono richiedere di permanere in servizio coloro che, pur compiendo 67 anni entro il 31 agosto 2022 ma non sono in possesso dei 20 anni di anzianità contributiva.
Pertanto il personale interessato per restare in servizio oltre il 1° settembre 2022 deve presentare domanda di trattenimento in forma analogica o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 31 Ottobre 2021.