Com’è noto, è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN, in data 7 agosto 2024, il Contratto nazionale di lavoro per L’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21.

Tra le novità di maggiore rilievo si registrano gli aumenti retributivi, che complessivamente a regime ammonteranno a euro 195 mensili per tredici mensilità con relativi arretrati di oltre 5 anni.

Che cosa è previsto

Lo stipendio tabellare annuo lordo di 45.260,73 euro (mensile3.481,59) è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

  • dal 1 gennaio 2019 di € 84,00; (mensili 3.565,56)
  • rideterminato dal 1 gennaio 2020 in € 130,00; (mensili 3.611,56.)
  • rideterminato dal 1 gennaio 2021 in € 135,00. (mensili 3.616,56)

Il valore della retribuzione di posizione parte fissa (mensili 966.55) dei dirigenti scolastici e AFAM è incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2021, di 60 euro mensili per 13 mensilità.

Pertanto lo stipendio tabellare annuo è rideterminato in 47.015,73 euro per 13 mensilità. 

La retribuzione di posizione parte fissa è incrementata in euro 13.345,15 annui lordi per 13 mensilità.

Effetti dei nuovi trattamenti economici per i pensionati

Il CCNL dispone che i benefici economici hanno effetto sulla determinazione del trattamento di quiescenza e sull’indennità di buonuscita dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale e successivamente.

Si ricorda che l’INPS ha diramato le disposizioni con la Circolare 13 febbraio 2019, n. 26, introducendo un nuovo applicativo, cui le Amministrazioni scolastiche si devono uniformare nel trasmettere i dati per le liquidazioni e le riliquidazioni delle pensioni del proprio personale.

Si attendono ora le disposizioni del MIM di chi deve trasmettere i dati all’INPS, diversamente si dovrà procedere, oltre a essere corrisposti gli arretrati, a richiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico e della buonuscita.

È indispensabile infine, per chi ha cessato il servizio, verificare in via definitiva l’esattezza del trattamento pensionistico e della buonuscita/Tfr spettanti attraverso un controllo incrociato dei dati. Il pensionato deve dotarsi del cedolino stipendiale del mese di cessazione, e delle conseguenti determinazioni pervenute dall’Inps.