Le domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024 devono essere presentate quest’anno entro il 23 ottobre dal personale scolastico. I Dirigenti scolastici hanno tempo fino al 28 febbraio 2024.
Tanto è previsto dal D.M. del M. I n. 238 del 15 settembre 2023 e dalla nota n. 54257 del 18 settembre 2023
Quali requisiti
Trattamento di vecchiaia e anticipato
Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono sempre 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (2227 settimane) e 41 anni e 10 mesi di contributi le donne (2175 settimane),per il personale della scuola al 31.12.2024 e a prescindere dall'età anagrafica.
Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione al 31.12.2024.
Ai lavoratori dipendenti addetti a mansioni particolarmente difficoltose e rischiose di cui al decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018 con almeno 30 anni di contribuzione al 31.08.2024, non titolari dell'ape sociale al momento del pensionamento possono conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi al 31.12.2024.
Quota 100
Chi ha raggiunto i requisiti per la cd. «Quota 100» (62 anni e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021.
Quota 102
Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2022.( 64 anni e 38 anni di contributi)
Quota 103
Requisiti raggiunti entro il 31.12.2023 ( 62 anni e 41 anni di contributi )
Si applicano le principali caratteristiche già note (finestre mobili, incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, possibilità di cumulare – ai fini della contribuzione mista, dilazione pagamento Tfs/Tfr) di Quota 100, durata sino al 31.12.2021 e di quota 102, durata sino al 31.12.2022. La misura della pensione, con quota 103, non potrà essere d’importo superiore a cinque volte il minimo, cioè oltre 2.818,75€ lordi il mese, sino al compimento dell’età di 67 anni, raggiunta la quale il limite sarà rimosso.
Opzione Donna – sistema integralmente contributivo
Requisiti al 31.12.2021 – Anzianità contributiva di anni 35 e 58 anni di età.
Opzione Donna – sistema integralmente contributivo
Dal 2022 i requisiti anagrafici sono: 60 anni e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2022 con uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni. Per le licenziate o dipendenti di aziende in crisi i requisiti, invece, saranno diversi: 58 anni e 35 anni di contributi, sempre perfezionati entro il 31 dicembre 2022
Le lavoratrici, dipendenti o autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedervi a condizione di essere «caregiver», invalide non inferiore al 74%.
Poiché l'opzione donna, come noto, prevede l'applicazione del metodo contributivo sull’intera posizione contributiva, va evidenziato, che tale scelta comporta una considerevole perdita di circa il 40% della misura rispetto all'assegno spettante per la pensione anticipata o di vecchiaia.
Chi non raggiunge i requisiti è obbligato ad andare in pensione?
Con particolare riferimento alla pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei 67 anni di età e non avendo i 20 anni di contributi la normativa vigente concede di proseguire fino ai 71 anni a condizione del raggiungimento del requisito contributivo entro tale anno.
Pensionamento d’ufficio
L’obbligo scatta generalmente a 65 anni (limite ordinamentale personale della scuola) laddove, a tal età, il personale abbia maturato un qualsiasi diritto alla pensione (Quota 100-102-103 comunque escluse); diversamente, il rapporto di lavoro prosegue fino al soddisfacimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia.
Trattenimento in servizio
Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza (65 anni limite ordinamentale o 67 anni entro il 31.08.2024) può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni.
Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023.
Il provvedimento motivato è autorizzato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di richiesta presentata dai dirigenti scolastici.
Gli interessati per quanto ovvio traggono considerevoli vantaggi sia in termini di assegno pensionistico sia sull’importo del Tfs (buonuscita).