Il DPCM 51 del 22 aprile 2020 generalizza la possibilità di ottenere un prestito sulla buonuscita a tutto il comparto pubblico in alternativa alle cessioni realizzate ai sensi dell'articolo 1 del DPR 180/1950 e prevede l'erogazione del prestito sul TFS/TFR sino a 45mila euro.
L’obiettivo è accorciare i tempi di erogazione del TFS/TFR ormai divenuti particolarmente svantaggiosi per il settore dopo i vari incomprensibili differimenti (da 9 mesi a 27 mesi) L'operazione "Anticipo TFS/TFR" si rivolge a quei lavoratori delle Pubblica Amministrazione che accedono alla pensione anticipata, di vecchiaia e quota 100.
Per ottenere il prestito, il lavoratore dovrà prima di tutto chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfs la certificazione del diritto all'anticipazione.
Entro 90 giorni dalla richiesta l’Inps rilascerà, in presenza dei requisiti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo del TFS/TFR spettante.
Ottenuta la certificazione, potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra Abi e Ministro del lavoro, per stipulare il contratto di anticipo di TFS/TFR, fino a un massimo di 45 mila euro maturato e dovuto al momento del pensionamento.
Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Inps, il quale avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all'Istituto di credito l'esito positivo della richiesta.
L'anticipazione della banca costituisce un contratto di finanziamento a tutti gli effetti, in cui il rimborso è effettuato, in base alla disciplina della cessione di credito, direttamente dall'ente erogatore del Tfs/Tfr mediante versamento alla banca anziché al pensionato. In ogni caso resta salva la possibilità per l'interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, all'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento.