Le ritenute sono tra le voci meno comprese tra quelle che compaiono sul cedolino. Le analizziamo in dettaglio in diversi articoli. In questo articolo facciamo una sorta di premessa generale, indispensabile per la piena comprensione degli articoli successivi.
Abbiamo visto in articoli precedenti come si determina la consistenza complessiva della retribuzione dei dirigenti scolastici e il valore delle singole voci stipendiali. Queste cifre però sono da intendersi al lordo dipendente perché da esse vanno tolte delle somme che per diverse ragioni sono a carico del dipendente: si tratta delle cosiddette ritenute. È solo al termine di queste operazioni che si arriva alla fine alla determinazione della cifra netta percepita dal dirigente.
Come ben evidenziato nella prima pagina del cedolino, ci sono essenzialmente tre categorie di ritenute:
- Ritenute previdenziali;
- Ritenute fiscali;
- Altre ritenute.
Con le ritenute previdenziali il lavoratore fa la sua parte nel finanziare il pagamento dei contributi pensionistici, il trattamento di fine rapporto ed alcuni altri servizi aggiuntivi.
Con le ritenute fiscali il dirigente paga le sue tasse sul reddito con un prelievo alla fonte. Ovviamente se il dirigente ha altri redditi deve provvedere autonomamente alla loro dichiarazione secondo le leggi vigenti.
Nella voce altre ritenute ci sono i prelievi non rientranti nelle due precedenti categorie.
Approfitto dell’occasione per un ulteriore chiarimento che ci sarà utile in futuro: lordo stato e lordo dipendente sono cose molto diverse. Infatti, le somme stanziate dallo Stato per la retribuzione dei dipendenti comprendono anche gli oneri di sua competenza. Ad esempio, per pagarci la pensione, una parte del contributo necessario (quanto lo vedremo poi) è a carico del dipendente che versa quanto necessario tramite appunto le ritenute previdenziali, una parte è a carico dello stato e queste somme, badate bene, non compaiono sul cedolino. Figurano però nei conteggi del Ministero dell’economia e delle Finanza (MEF) e sono anche piuttosto consistenti.
Se la differenza può essere di scarsa importanza per il singolo dipendente, essa assume invece rilievo nel momento in cui si tratta di quantificare l’entità delle risorse che il decisore politico deve stanziare per coprire il costo dei contratti: tali risorse sono indicate al lordo stato in quanto devono comprendere anche gli oneri a carico dello Stato stesso.
Nel corso delle trattative per il rinnovo dei contratti, invece, le risorse sono sempre indicate al lordo dipendente, vale a dire depurate dagli oneri a carico dello stato