• Pensione, liquidazione e altri esborsi.

Negli articoli precedenti abbiamo visto la struttura generale dei compensi percepiti dal dirigente scolastico ed abbiamo anche visto che su queste somme vanno operate delle trattenute in modo che dalle cifre erogate dallo Stato al dipendente (lordo Stato) si arriva al lordo dipendente e, quindi, netto effettivamente percepito.

Abbiamo anche visto che vi sono diverse categorie di ritenute ed oggi analizziamo con maggior dettaglio le ritenute previdenziali mentre tratteremo le altre in successivi articoli.

INPDAP

Tra le più consistenti è la ritenuta previdenziale per il trattamento pensionistico con cui paghiamo i contributi per la pensione che pari a 8.80% della retribuzione lorda mensile. La cifra su cui va calcolata questa ritenuta è l’ammontare complessivo della retribuzione dato dalla somma dello stipendio tabellare, della retribuzione di parte fissa e di parte variabile e dell’indennità di vacanza contrattuale.

Nel cedolino la voce è rubricata come INPDAP nel gruppo Ritenute previdenziali.

Approfondiamo ancora. La quota dell’8,80% pagata dal lavoratore è calcolata sul lordo dipendente ma è solo una parte dell’intero ammontare versato all’ente previdenziale. Una parte molto più consistente viene pagata direttamente dallo stato ed è pari 24,20%. È qui che si realizza la differenza tra il lordo Stato e il lordo dipendente dato che le cifre che arrivano sul cedolino come emolumenti lordi (lordo dipendente) sono inferiori a quanto realmente pagato dallo Stato (lordo stato).

In pratica si parte dal lordo Stato. Da queste somme si tolgono gli oneri a carico dello Stato e si arriva al lordo dipendente, quindi si detraggono gli oneri a carico del dipendente e si giunge all’ammontare netto.

Attenzione! Gli assegni al nucleo, se percepiti, non sono soggetti a ritenuta previdenziale, così come non è soggetta a ritenuta previdenziale la retribuzione di risultato. Ricordiamo però che entrambe le voci sono reddito e su di esse vanno calcolate le ritenute fiscali, ma di questo parleremo in un prossimo articolo.

Fondo credito

Tra le ritenute previdenziali va annoverata anche la quota versata al fondo credito che ammonta allo 0,35% dell’intera retribuzione lorda mensile.

Dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 e con la collegata legge 222 del 2007 si aderisce per manifesta espressione di adesione. Coloro che a quella data coloro erano già iscritti hanno conservato l’iscrizione e mantenuto la relativa ritenuta, mentre per chi è stato assunto dopo l’iscrizione è a domanda dell’interessato. L’iscrizione al fondo dà accesso al credito ex INPDAP erogato a condizioni particolarmente vantaggiose. Il servizio però è a pagamento e si paga appunto con questa ritenuta.

Addizionale pensione

C’è un’ulteriore ritenuta che i dirigenti pagano: l’addizionale pensione legge 438/1992 art. 3-ter. Si paga l’1% della parte eccedente a una soglia stipendiale determinata annualmente dall’INPS. Per i redditi relativi all’anno 2020 la fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in € 47.379,00, su base mensile pari a € 3.948,00 (Circolare Inps n. 10 del 29 gennaio 2021).

Si sottrae mensilmente la quota mensile dalla retribuzione totale lorda e sul rimanente si calcola l’1%. Non la paghiamo sulla tredicesima!

Ritenuta ENAM

Anche questa ritenuta è ormai al centro di discussioni da parte di quanti la ritengono illecitamente operata dallo Stato. È una ritenuta piccola, ma importante per le polemiche che ha creato. Veniva applicata ai dirigenti provenienti dal ruolo di direttori didattici nella misura dello 0,80% dello stipendio tabellare. Su questo ANP si è già mossa a tutela dei suoi iscritti ed è ancora disponibile per assistere coloro che ancora pagano questa ritenuta.

La buonuscita o liquidazione che dir si voglia

L’ultima voce che analizziamo è la ritenuta per la buonuscita. Districarsi nelle norme che regolano queste ritenute è davvero arduo perché nel corso degli anni vi è stata una sovrapposizione di norme che hanno reso la materia particolarmente complessa.

Per coloro che sono in regime di TFR (trattamento di fine rapporto) la ritenuta è pari al 2,50 dell’80% della retribuzione lorda mensile ed è rubricata in cedolino come “TFR Art. 1, c.3 DPCM 20/12/1999”. Coloro che invece sono in regime di TFS la vedono rubricata come “Opera di previdenza” con la stessa aliquota.

Anche in questo caso la ritenuta determina la contribuzione a carico del lavoratore ma parallelamente ad essa vi è una contribuzione a carico del datore di lavoro, nel nostro caso lo Stato.