• L'esperienza di quota 100 si avvia alla conclusione ma qualcosa si può fare ancora.

Il 31 dicembre 2021, come noto, scade "quota 100" cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi. Lo strumento in vigore dal 29 gennaio 2019 (legge n.26/2019) consente ancora per tutto quest’anno di andare in pensione. Dal 2022 l’agevolazione cesserà i suoi effetti.

Va rilevato però che chi raggiungerà i requisiti entro il 31 dicembre 2021 acquisisce il diritto a lasciare il lavoro anche in data successiva.

Molti lavoratori della scuola preoccupati chiedono, pertanto, se sia necessario affrettarsi a presentare la domanda di pensionamento entro la fine dell'anno per non perdere quest’opportunità (in attesa che il legislatore stabilisca se e come eventualmente prorogare lo strumento). 

Vediamo di fare chiarezza.

Come noto l'articolo 14 del DL n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019/2021, la facoltà di andare in pensione al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione.

La sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che entro il 31 dicembre 2021 raggiungano i predetti requisiti.

Il predetto articolo 14 dispone espressamente che il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche in seguito, principio della cristallizzazione del diritto a pensione.

Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021 può scegliere di andare in pensione anche negli anni successivi maturando anche in siffatta maniera un assegno e una buonuscita più elevati.

Questo diritto è cristallizzato cioè prescinde da un’eventuale proroga o meno della cd. quota 100 ed è al sicuro anche da meccanismi di calcolo penalizzanti cui potrebbe essere legata la proroga della sperimentazione.

Da tenere presente che con “quota 100“ si dilatano i termini di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici che possono raggiungere anche i 5 anni dalla data di cessazione dal servizio. L'articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede, infatti, che i termini temporali per la corresponsione del TFS/TFR decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201.